La pesca sportiva o ricreativa ha avuto una evoluzione fortemente influenzata dalle trasformazioni sociali ed economiche; originariamente finalizzata esclusivamente al consumo alimentare, la pesca sportiva è divenuta oggi una attività che assume nuovi e molteplici significati: agonismo, attività di svago e occasione per il cittadino di un rapporto diretto con l’ambiente naturale. Anche per questo motivo, la pesca sportiva rappresenta un settore estremamente complesso in cui convivono diverse realtà a seconda del tipo di pesca praticata (nelle acque interne o in mare), delle tecniche adottate e delle tradizioni che si sono evolute con l’ambiente e con la natura delle nostre comunità ittiche.
Il pescatore delle acque interne coltiva questa attività per puro piacere e si identifica spesso in uno dei più attendibili guardiani e osservatori degli ambienti acquatici. È nella pesca in acque dolci che viene più spesso rilasciato il pesce catturato per garantire una maggiore conservazione delle risorse ittiche.
Il pescatore dilettante di mare, oltre a trarre piacere dal rapporto con l’ambiente marino, può essere motivato dalla cattura di specie ittiche pregiate e comunque, a differenza della pesca in acque interne, gli esemplari catturati vengono purtroppo rilasciati solo in poche circostanze.
La cattiva gestione della pesca sportiva può comportare perdite in termini sociali ed economici oltreché ambientali. L’indotto economico di questa attività deriva sia dal commercio delle attrezzature che dal turismo. Inoltre, i ripopolamenti ittici possono stimolare attività economiche nel settore acquacoltura.
In termini sociali la pesca sportiva rappresenta un’attività importante in quanto può costituire un’occasione di socializzazione e di rapporto con l’ambiente naturale. Quest’ultimo aspetto dovrebbe essere considerato più attentamente, viste le attuali esigenze del cittadino sempre più indirizzate verso una salvaguardia e un recupero di spazi naturali.
La pesca sportiva è un’attività del tempo libero non sempre collocabile all’interno di una precisa tipologia quale sport, passatempo o hobby. Coloro che praticano la pesca sportiva, infatti, possono essere motivati da ragioni diverse quali l’agonismo, il rapporto con l’ambiente, il senso di sfida nel riuscire a catturare un pesce. Comunque, qualunque sia la ragione, la soddisfazione di ogni pescatore è strettamente legata alle buone condizioni ecologiche dei luoghi di pesca, oltreché alla presenza e alla abbondanza di una comunità ittica tipica degli ambienti in cui la pesca sportiva si esercita.
Recarsi a pescare dove l’attività di pesca sportiva è consentita.
Evitare le aree portuali, le aree protette, le zone soggette alla balneazione (negli orari vietati specificati) e tutte le zone dove la pesca è vietata da Leggi nazionali, Ordinanze regionali, provinciali o locali.
Rispettare chi è arrivato prima di noi. Ossia usare il buonsenso: mantenersi a distanza di canna e non intralciare l’azione di pesca altrui. Non esistono “posti nostri”. Mari, fiumi e laghi sono di tutti (e di nessuno). Tenere un comportamento civile e rispettoso.
Non gettare nessun rifiuto in acqua o nel territorio che ci ospita.
Evitare il rilascio nell’ambiente di ami o lenze che possono danneggiare oltre all’ambiente anche gli animali selvatici.
Evitare l’uso di galleggianti e attrezzature temporanee se non siamo certi di poterli recuperare.
Curare la rimozione di tutti i rifiuti prima di lasciare il luogo di pesca, con particolare attenzione al bigattino che spesso insudicia le sponde dei fiumi e le coste.
Finita la pesca, non vendere mai il pescato. Come prevede il D.lgs. n. 4/2012, la pesca sportiva sfrutta le risorse acquatiche marine vive solo per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. Sono quindi vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale. Oltre alla normativa, che prevede sanzioni pesanti, noi crediamo fermamente che andare a pescare per vendere in maniera illecita pesci ad amici, parenti o addirittura negozianti (pescherie o ristoratori) sia una pratica umiliante; svilente nei confronti di quelli che praticano questa passione con amore e rispetto e di tutta la categoria, illecita nei confronti del pescatore professionista che paga le tasse, degradante in primis per se stessi. Pescate per divertimento, se volete fare soldi, fatevi venire in mente altre idee. Possibilmente lecite, grazie.
Pare che il semplice concetto del non abbondare rifiuti nell’ambiente, nel nostro caso nelle vicinanze di fiumi, laghi e mare, non sia affatto “semplice”. Basta farsi un giro nelle scogliere, sulle sponde dei fiumi o dove l’attività della pesca o la nautica diportistica sono consentite e quindi esercitano una forte pressione, per farsi un’idea. Nell’invitarvi tutti a un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di quei beni che “non ci appartengono” ma semplicemente ci ospitano, ricordiamo qui l’impatto sull’ambiente di alcuni dei più comuni oggetti non biodegradabili che lasciamo spesso con incuranza:
Mozzicone di sigaretta: 5 anni.
Cartone di latte e similari: 1 anno.
Gomma da masticare: 5 anni.
Lattina di alluminio: da 100 a 500 anni.
Sacchetto, piatti e bicchieri in plastica: da 100 a 1000 anni.
Plastica in generale: da 100 a 1000 anni.
Contenitore di polistirolo (Scatole delle esche ad esempio): 1000 anni.
Bottiglia in vetro: 4000 anni.
Ciò significa che quando gettiamo per terra la carta delle caramelle, il mozzicone di sigaretta o qualsiasi altro materiale non biodegradabile, saranno i nostri figli, nipoti e pronipoti a raccoglierla. Tutto ciò che oggi abbandoniamo rimarrà per moltissimi anni nell’ambiente contribuendo all’inquinamento del nostro pianeta e gravando di conseguenza sulle sue forme di vita e sulle generazioni future.
Già oggi viviamo gli effetti dei comportamenti di chi ci ha preceduto: non esistono spiagge, sentieri, boschi e fiumi dove
Per esercitare la pesca sportiva-ricreativa non è prevista alcuna abilitazione con esame, come invece ad esempio per l’attività venatoria della caccia. Detto questo, noi crediamo però che il pescatore sportivo dovrebbe conoscere le specie ittiche maggiormente a rischio, in taluni casi anche di estinzione, nonché quelle per le quali sono state intraprese misure protettive per garantirne la conservazione.
Per le specie il cui stato di conservazione è a rischio e che non sono attualmente protette da alcun regolamento, il buon senso e l’autodisciplina del pescatore sportivo sta in primis nell’osservare i limiti di cattura imposti dalla normativa e, quando possibile, nel sostenere iniziative mirate alla protezione e alla loro salvaguardia.
Al pescatore sportivo che adotta la cattura e il rilascio, suggeriamo di:
Garantire una bassa mortalità del pesce allamato, che dipende sia dalla sua capacità di manipolare il pesce durante l’operazione di slamatura, sia dal tipo di esca e di amo utilizzati, nonché dalla specie catturata la quale può risultare più o meno resistente.
Agire nella consapevolezza del fatto che la mortalità dei pesci non può essere valutata al momento del rilascio, in quanto lo stress subito dal pesce si manifesta principalmente nella sua scarsa capacità di sopravvivenza; ogni pescatore dovrebbe quindi prendere tutte le precauzioni per catturare e poi rilasciare il pesce secondo idonee modalità.
In alcuni casi, specialmente per quanto concerne la pesca in mare, dovrebbe poter adottare il Tag & Release che consiste nella marcatura e nel rilascio degli esemplari catturati per scopi scientifici, per collaborare al successo dei progetti finalizzati alla stima delle popolazioni ittiche e allo studio del loro spostamento.
Utilizzare un’attrezzatura sufficientemente robusta, in molti casi preferibile all’utilizzo di attrezzature leggere per portare a terra nel tempo più breve possibile le prede ed evitare di strappare la lenza lasciandola in bocca al pesce.
Usare esche artificiali quando possibile: i pesci tendono a ingerire le esche naturali, mentre rimangono generalmente allamati sulle labbra o in bocca con le esche artificiali; una ferita sul labbro è sicuramente meno dannosa di una ferita inferta nella gola.
Ferrare il pesce velocemente quando si utilizza un’esca naturale per non lasciare il tempo al pesce di ingerirla.
Preparare prima l’intera attrezzatura per il Catch & Release (inclusa eventualmente la macchina fotografica, un metro o la bilancia) per non tenere troppo a lungo il pesce fuori dell’acqua.
Ridurre l’uso degli ami tripli per minimizzare le ferite e il tempo del pesce fuori dell’acqua. Spesso, gli ami singoli possono sostituire i tripli, oppure le punte possono essere tagliate senza compromettere il pesce.
La Taglia minima
Rappresenta la soglia al di sotto della quale il pesce non deve essere prelevato e, in caso di cattura accidentale, deve essere rilasciato. A livello teorico, è definita come la misura al di sotto della quale l’animale non ha potuto affrontare nemmeno un ciclo di riproduzione. Sebbene tali indicazioni siano precisate dalla legge e quindi indiscutibili, si tratta a nostro avviso di valori approssimativi, poiché la maturità sessuale dei pesci è funzione di diverse variabili, prime fra tutte la disponibilità di cibo e la temperatura dell’acqua. Per esempio, la grande abbondanza di nutrimento può far si che la maturità sessuale venga raggiunta prima della soglia fissata, viceversa la scarsità può avere un risultato diametralmente opposto.
La Taglia Massima
Sebbene nessuna normativa preveda il rilascio di specie “Oversize” a noi preme comunque ricordare un aspetto “etico” che, siamo pronti a scommetterci, farà storcere il naso a molti. Per certi versi è comprensibile, la ricerca del pesce da trofeo è senza dubbio una delle molle che spinge il pescatore sportivo e ricreativo ad andare in mare e l’idea di vedersi in qualche modo limitati in questa ricerca, sicuramente non piace. Bisogna però anche riflettere sul fatto che un pesce non diventa grande “per caso”, quanto più perché ha tutta una serie di caratteristiche che gli hanno permesso di avere maggior successo dei suoi cospecifici. I grandi riproduttori sono quindi portatori di un patrimonio genetico vincente che, in qualche modo, anche il pescatore sportivo e ricreativo deve preservare.
Taglie minime prelevabili
Acciuga | 15 cm.
Alosa | 15 cm. (Sardegna | 30 cm.)
Anguilla | 25 cm. (Sardegna | 50 cm.)
Boga | 15 cm.
Budego | 15 cm. (Sardegna | 25 cm.)
Cefalo | 20 cm. (Sardegna | 25 cm.)
Cernia | 20 cm. (Sardegna | 25 cm.)
Corvina | 15 cm. (Sardegna | 20 cm.)
Dentice | 15 cm. (Sardegna | 30 cm.)
Gallinella | 15 cm.
Ghiozzo | 15 cm.
Gronco | 25 cm. (Sardegna | 50 cm.)
Lampuga | 15 cm. (Sardegna | 60 cm.)
Leccia | 15 cm. (Sardegna | 60 cm.)
Linguattola | 15 cm.
Luccio di mare | 15 cm. (Sardegna | 30 cm.)
Lucerna (Prete) | 15 cm.
Menola | 15 cm.
Mostella (Musdea) | 15 cm. (Sardegna | 20 cm.)
Murena | 25 cm. (Sardegna | 60 cm.)
Nasello (Merluzzo) | 20 cm.
Occhiata | 15 cm.
Ombrina | 15 cm. (Sardegna | 25 cm.)
Orata | 20 cm.
Pagello bastardo | 15 cm. (Sardegna | 18 cm.)
Pagello fragolino | 18 cm. (Sardegna | 20 cm.)
Palalmita | 25 cm.
Pesce spada | 140 cm.
Pesce San Pietro | 15 cm. (Sardegna | 30 cm.)
Potassolo (Melù) | 15 cm. (Sardegna | 20 cm.)
Rana pescatrice | 30 cm. (Sardegna | 40 cm.)
Razza | 15 cm.
Ricciola | 15 cm. (Sardegna | 60 cm.)
Salpa | 15 cm.
Sarago | 15 cm. (Sardegna | 20 cm.)
Sciarrano (Perchia) | 15 cm.
Scorfano | 15 cm.
Sogliola comune | 20 cm.
Sparlotto | 15 cm. (Sardegna | 25 cm.)
Spigola | 23 cm. (Sardegna | 25 cm.)
Storione | 60 cm.
Storione ladano | 100 cm.
Sugarello | 15 cm.
Tanuta | 15 cm.
Tonnetto | 30 cm.
Tonno rosso | 115 cm.
Tonno banco (Alalunga) | 40 cm.
Tordo | 15 cm.
Torpedine | 15 cm.
Tracina | 15 cm.
La lunghezza dei pesci si misura dall’apice del muso, a bocca chiusa, fino all’estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all’estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi (art. 90 DPR 1639/68 e succ. modif.).
Lunghezza Totale – R. (CE) 1967/2006 e R. (CE) 850/98, dall’estremità anteriore della muso all’estremità posteriore della pinna caudale.
La lunghezza del Tonno rosso e del Tonno bianco (Alalunga) si misura dall’estremità della mascella superiore sino all’estremità del raggio più corto della coda.
Lunghezza alla forca – R. (CE) 520/2007.
A. Italia
La lunghezza del Pesce spada di misura dall’estremità anteriore della testa sino all’estremità posteriore della coda. Lunghezza totale – DPR. 1639/68.
B. U.E. Fuori del Mar Mediterraneo
La lunghezza del Pesce spada si misura dalla mascella inferiore sino all’estremità del raggio più corto della coda.
Lunghezza alla forca – R (CE) 520/2007.
Il singolo pescatore ricreativo può catturare giornalmente (da terra o da unità da diporto):
1. Pesci.
2. Molluschi (cefalopodi, bivalvi e gasteropodi).
3. Crostacei.
La taglia minima prevista dalla normativa nazionale e comunitaria e in quantità giornaliera massima di Kg. 5, salvo il caso di preda singola di peso superiore (art. 142 D.P.R. n. 1639/68): non è sanzionabile ad esempio, il pescatore ricreativo che cattura in una battuta di pesca dalla sua imbarcazione oppure da terra 4,99 Kg. (tra pesci+molluschi) e un esemplare di dentice di 9 Kg.
4. Non più di 3 Kg. di mitili (cozze), senza ausilio di attrezzi di sorta e con modalità stabilite con Ordinanza dal Comandante della Capitaneria di porto (Decreto 10 aprile 1997);
5. Non può catturare giornalmente più di un esemplare di Cernia a qualunque specie appartenga (es. Cernia di fondale).
Ulteriori norme riguardanti la pesca sportiva
A. La pesca della Lumachina di mare è consentita purché non venga utilizzato l’attrezzo denominato “rapido” o “sfogliara”;
B. È vietata la pesca del Riccio di mare (è consentita, peraltro, in apnea e solo manualmente – Decreto 7 luglio 1995 “Disposizioni per la pesca del riccio di mare”);
C. È vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare femmine mature di Astice e Aragosta.
(Tale pesca è vietata nel periodo 1° gennaio al 30 aprile);
D. È vietata la cattura giornaliera di più di n° 1 esemplare di Tonno rosso per ogni unità da diporto, di taglia minima non inferiore ai 30 Kg. o di 115 cm. di lunghezza, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. È fatto obbligo informare l’Autorità Marittima prima dell’accesso in porto dell’avvenuta cattura e successivamente compilare il Certificato di cattura reperibile presso qualsiasi Autorità Marittima.
La pesca non professionale così come la definisce l’art. 6 del D.lgs. n. 4/2012, è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale. Ciononostante, in via eccezionale, può essere autorizzata la commercializzazione di specie catturate nell’ambito di gare sportive, purché il reddito generato dalla loro vendita sia destinato a scopi benefici.
Il Regolamento CE 302/2009 concernente “un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007” annovera tra le altre le seguenti definizioni:
La pesca sportiva-ricreativa è disciplnata dal Decreto Legislativo 19 gennaio 2012, n. 4 (come modificato dall’art. 39 – Capo VIII della Legge 28 luglio 2016, n. 154 sulle disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) e Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 (modificato dal D.P.R. n. 219/1983).
A sua volta la pesca sportiva e ricreativa la si può suddividere in:
Pesca da terra.
Pesca subacquea.
Pesca da unità da diporto (navi, imbarcazioni e natanti).
In generale la pesca ricreativa è consentita con l’uso dei seguenti attrezzi “individuali” e “non individuali” (art. 138 D.P.R. n. 1639/68):
Limitazioni all’uso degli attrezzi
Non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri.
Non può essere utilizzato rezzaglio (giacchio o sparviero) di perimetro superiore a 16 metri.
Non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo a non più di 3 ami.
Non possono essere usate per ogni pescatore sportivo correntine a non più di 6 ami.
Non può essere usate più di 1 totanara per pescatore sportivo. Può essere munita di una fonte luminosa (D.M. 27/07/1998).
Il numero degli ami dei palangari complessivamente calati da ciascuna unità non deve essere superiore a 200 ami (qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo).
Non possono essere calate da ciascuna unità più di 2 nasse (qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo).
Per la pesca con la fiocina è consentito l’uso della lampada (non sono previsti limiti di luminosità).
È vietato l’uso di fonti luminose.
Sebbene sia valida su tutto il territorio nazionale, è necessario richiedere la licenza di pesca nella propria regione di residenza che, molto probabilmente, avrà costi e regolamenti differenti dalle altre regioni.
In via generale, per la pesca nelle acque interne, è necessario munirsi dei seguenti titoli e documenti:
In italia è possibile ottenere le seguenti tipologie
Licenza di Pesca di tipo A – Professionale
È riservata ai professionisti e ha durata variabile in base alla regione in cui viene effettuata la richiesta. Per ottenerla è necessario pagare la tassa annuale di concessione relativa al territorio di competenza, superare un esame di idoneità per l’esercizio della pesca professionale, dimostrare la costituzione dell’impresa di pesca e ovviamente, presentare l’apposita richiesta in marca da bollo.
Licenza di Pesca di tipo B – Dilettantistica
La licenza di pesca dilettantistica di tipo B, valida generalmente per un anno, consente la pesca nelle acque interne di tutto il territorio nazionale, previo il versamento di un importo stabilito dalla regione di residenza del richiedente. Nella quasi totalità dei casi, è sufficiente effettuare il pagamento con le modalità indicate dai territori prescelti. La tassa per questo tipo di licenza di pesca varia dai 20 ai 40 euro; va pagata su un apposito conto corrente predisposto dalla regione dove si è residenti, indicando i dati anagrafici del richiedente e la causale; ha validità su tutto il territorio nazionale e va esibita assieme a un documento d’identità in caso di controllo.
Licenza di Pesca di tipo C – Dilettantistica temporanea
Ha validità di 15 / 30 giorni e consente la pesca nelle acque interne di tutto il territorio nazionale, previo il versamento di un importo stabilito dalla regione di residenza del richiedente. Nella quasi totalità dei casi, è sufficiente effettuare il pagamento per la licenza di pesca con le modalità indicate dai territori prescelti. Questa licenza di pesca ha generalmente un costo inferiore a quella di tipo B; va pagata su un apposito conto corrente definito dalla regione dove si è residenti, indicando i dati anagrafici del richiedente e la causale; ha validità su tutto il territorio nazionale per il tempo indicato dalla regione di appartenenza e va esibita assieme ad un documento d’identità in caso di controllo.
Licenza di Pesca di tipo D
Quest’ultima tipologia non è presente in tutte le regioni e ha funzione diversa in ognuna di esse. In alcune, come nella Toscana, ha la validità di un singolo giorno e la funzione di autorizzare la pesca sportiva in ambito di manifestazioni agonistiche. In altre regioni, come nel Veneto, autorizza l’esercizio della pesca sportiva agli stranieri residenti all’estero, con validità temporanea che decorre dalla data del versamento.
Dal 2011 è obbligatorio da parte dei pescatori dilettanti che intendono praticare la pesca in mare da terra e da unità da diporto, “comunicare” al Ministero delle politiche agricole l’esercizio della pesca in mare di tipo sportivo e ricreativo.
“La pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata al possesso del relativo permesso rilasciato a titolo oneroso in ragione del tipo di pesca praticato e degli attrezzi utilizzati.”
Il D.M. 6 dicembre 2010, in attuazione delle previsioni del Reg. (CE) 1967/2006, ha stabilito, allo scopo di promuovere la rilevazione (censimento) della consistenza della pesca sportiva e ricreativa, che tutti i pescatori dilettanti che intendono praticare la pesca in mare, da terra e da unità da diporto, hanno l’obbligo di “registrarsi” effettuando una “comunicazione” al Ministero delle politiche agricole e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (MIPAF) (o attraverso sito web o presso gli Uffici delle Capitanerie di Porto competenti per territorio) al fine di ottenere il permesso (tesserino) di pesca in mare.
La comunicazione deve contenere:
Il permesso obbligatorio è rilasciabile gratuito sul sito ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Dopo la registrazione, infatti, sarà possibile stampare l’attestato per la pesca in mare da tenere sempre dietro e da esibire in caso di richiesta degli Organi di polizia. Al momento del controllo il pescatore sportivo o ricreativo deve esibire l’attestazione dell’invio della comunicazione. L’attestato della avvenuta comunicazione funzionerà da “titolo” per l’esercizio della pesca. Qualora non ne sia in possesso, deve sospendere l’attività di pesca ed effettuare entro 10 giorni dall’accertamento da parte dell’Organo di controllo la comunicazione, ovvero presentare all’Autorità che ha effettuato il controllo, l’attestazione della comunicazione già effettuata, per non incorrere in sanzioni.
La comunicazione è obbligatoria per tutti coloro che abbiano compiuto 16 anni, ha validità di 3 anni e può essere effettuata in vari modi: